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Reati Informatici

Reati Informatici

Avvocato Penalista Reati Informatici Roma

Frode informatica, Phishing, hacking, Avvocato Penalista reati informatici a Roma

Per Reati affini ai reati informatici, il legislatore è intervenuto con la lg. n. 547/93, per introdurre nuove figure di reato nel codice penale; con la lg. 269/98 e 38/2000 per punire la pedopornografia; con il d.lgs 196/2003 per punire la violazione della privacy ove particolarmente importante è la tutela del Phishing, punito dal coma 2 dell’art. 167, il quale punisce con la reclusione da uno a 3 anni chiunque proceda al trattamento di dati personali in violazione del disposto –tra gli altri- dell’art. 11, al fine di recare per sé o per altri profitto o di produrre danno. Il reato si configura se dal fatto derivi un nocumento per l’interessato.; con la lg 128/2004 per la tutela del diritto d’autore; con due d.lg, nel 2001 e nel 2005, poi convertiti, per prevenire e contrastare il terrorismo internazionale; altre fonti sono riscontrabili per la regolamentazione dell’e-commerce, della proprietà industriale, e delle scommesse online.

Frode informatica e affini

Le fattispecie di reato rientranti tra i crimini informatici previste dal codice penale sono la frode informatica (art. 640 ter) che consiste nell’alterare un sistema informatico allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter), la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (615 quater), la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615 quinquies).

altri reati informatici

Viene sanzionato anche chi, senza essere autorizzato, intercetta, impedisce, interrompe o rivela comunicazioni informatiche, (art. 617 quater); installa apparecchiature dirette ad intercettare, interrompere o impedire comunicazioni informatiche (art. 617 quinquies); falsifica, altera o sopprime o falsifica la comunicazione informatica acquisita mediante l’intercettazione (art. 617 sexies.); distrugge, deteriora, cancella, dati, informazioni o programmi informatici (art. 635 bis).

Diffamazione a mezzo Facebook

spesso viene utilizzata la piattaforma più usata al mondo al fine di denigrare, insultare o addirittura diffamare terze persone senza pensare che tutto ciò può comportare la commissione di un reato. Non è propriamente un reato informatico ma essendo commesso attraverso la rete, il mezzo porta il reato ad essere pienamente assimilabile ai reati informatici. Molte sono state le sentenze della Cassazione sul tema e molte le discussioni in relazione alla sussistenza della condotta in rapporto alla moltitudine di utenti. Detto questo, in caso di contestazione, il rischio di una condanna in caso di diffamazione via Facebook, appare del tutto concreto.

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