Circonvallazione Clodia 19 - 00195 Roma (RM)

Reati Societari

Avvocato Reati Societari – Bancarotta

Avvocato Penalista a Roma e nel Lazio

Legge 74/2000.

Le tipologie di reati di più frequente ricorrenza nell’ambito delle società riguardano principalmente le ipotesi di false comunicazioni sociali, le ipotesi di bancarotta, oltre le violazioni fiscali in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto. La maggior parte dei problemi relativa ai reati societari e bancarotta puo’ essere risolto.

Il sistema giuridico italiano utilizza la locuzione “false comunicazioni sociali” per indicare quel reato contemplato dal codice civile all’art. 2621 e specificato dagli articoli successivi, e che comprende quindi non soltanto la fraudolenta compilazione del solo bilancio, ma anche quella di tutte le comunicazioni sociali e delle relazioni che la legge impone di redigere, oltre all’omissione di questi obblighi.

La “depenalizzazione” delle false comunicazioni sociali

il testo normativo è stato oggetto di recente sensibile revisione, con la quale la precedente sanzione della reclusione da uno a 5 anni è stata modificata con la sanzione dell’arresto fino a due anni. Le modifiche attuate sono popolarmente sintetizzate con il termine di “depenalizzazione”, tuttavia la norma vigente continua a prevedere una sanzione ed il falso in bilancio – seppure ne siano state modificate circostanze e conseguenze – resta un illecito. Gli articoli che ne parlano sono peraltro nel Titolo XI del Libro Quinto del Codice, titolo che rimane rubricato come “Disposizioni penali in materia di società e consorzi”. L’art. 2622 esplicitamente nomina l’illecito usando il termine “delitto”.

Nella dialettica suscitata dalla riforma della disciplina, piuttosto, vi è chi sottolinea come l’attuale sia un approccio meno repressivo di quanto non fosse in precedenza nei confronti di chi si renda colpevole di questo illecito.

L’attuale regolamentazione è il risultato di una serie di iniziative a partire dalla proposta di legge delega per la riforma del diritto societario, del governo Amato, approvata dal consiglio dei ministri il 26 maggio 2000 e trasmessa al parlamento, della legge delega approvata dal parlamento il 3 ottobre 2001, n. 366 e del conseguente decreto delegato d.lgs. 11 aprile 2002 n°61, del governo Berlusconi, seguiti dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

La bancarotta propria

commessa dall’imprenditore fallito o dai soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti , può essere semplice o fraudolenta.

La bancarotta fraudolenta

è punita con la reclusione da tre a dieci anni, può realizzarsi in modi diversi: può essere bancarotta patrimoniale, quando ha ad oggetto il patrimonio della società che viene in tutto o in parte distratto dissipato o distrutto;
può essere bancarotta documentale, quando ha ad oggetto i libri e le altre scritture contabili tenuti in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio societario; può essere bancarotta preferenziale (punita con la pena minore da uno a cinque anni di reclusione) quando è commessa in favore di taluno dei creditori privilegiati nel pagamento.
In tutti i casi di bancarotta fraudolenta è richiesto che l’imprenditore abbia agito con l’intento di recare pregiudizio ai creditori, ovvero in violazione della c.d. par condicio creditorum.

La bancarotta semplice

è punita con la reclusione da sei mesi a due anni.
Nell’ipotesi di bancarotta semplice, il legislatore ha inteso sancire penalmente le condotte dell’imprenditore che comportano una diminuzione patrimoniale della garanzia dei creditori, tali sono: l’aver fatto spese personali eccessive, aver consumato il patrimonio in operazioni di pura sorte, aver compiuto operazioni imprudenti per ritardare il fallimento, aver aggravato la propria situazione patrimoniale per aver ritardato a richiedere la dichiarazione di fallimento.
Inoltre, risponde di bancarotta semplice l’imprenditore dichiarato fallito che non abbia dato soddisfazione alle obbligazioni derivanti da un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La pena prevista per il reato di bancarotta semplice si applica anche nel caso in cui l’imprenditore, nei tre anni precedenti il fallimento, non abbia tenuto le scritture contabili o le abbia tenute in maniera irregolare.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Il delitto indicato è tuttora disciplinato dal decreto legislativo 10/3/2000 n° 74 che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti.
Alla stessa pena soggiace chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica nelle dichiarazioni annuali relative alle dette imposte elementi passivi fittizi.
In entrambi i casi, la pena è diminuita da 6 mesi a 2 anni quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire 200.000.000
Nell’ipotesi di emissione di più fatture nello stesso periodo di imposta, il reato si considera commesso una sola volta.
Peraltro, occorre precisare che le condotte di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sebbene siano prodromiche rispetto alla commissione dei reati di cui sopra, non costituiscono, di per sé, condotte previste dalla legge come reato, divenendo punibili solo in quanto utilizzate per l’indicazione di elementi fittizi in una delle dichiarazioni annuali.

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