CODICE ROSSO:
Nuova legge a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere
Sulla G.U. del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 69.
Tra i reati oggetto di modifica vi sono i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la violenza sessuale.
Misure cautelari applicabili:
E’ stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per permettere al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come il braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione.
Nuovi reati ravvisabili da condotte violente:
Vengono inseriti quattro nuovi reati all’interno del codice penale tra cui:
- delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro;
- il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo;
- il delitto di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.
Le Sanzioni vengono inasprite
– il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette;
– lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi;
– la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci;
– la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12.
legge n. 168 del 24 novembre 2023, “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”
in seguito ai molteplici omicidi commessi a danno del genere femminile avvenuti negli ultimi anni, il Parlamento ha emesso la legge 168/2023 che prevede una serie di “precauzioni” volte a rendere più efficace la protezione preventiva, rafforzando le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e inasprendo le pene nei confronti dei recidivi; dall’altra, di migliorare la tutela delle vittime di violenza, anche attraverso il c.d. arresto in flagranza differita ove è previsto che l’autore del reato venga considerato in stato di flagranza e possa dunque essere arrestato anche sulla base di documentazione video-fotografica o altra documentazione utile ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica dalla quale emerga senza ombra di dubbio la commissione di atti violenti o persecutori e in tali casi L’arresto deve avvenire comunque entro le 48 ore dalla commissione del fatto.