Decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, recante Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (G.U. n. 138 del 14 giugno 2019)
Il decreto interviene in materia di contrasto all’immigrazione illecita, rafforzamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza e lotta alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.
IMMIGRAZIONE
Per quanto riguarda l’immigrazione, il dl, stabilisce che il Ministro dell’Interno “può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” quando ritiene che queste possano essere un pericolo per la sicurezza nazionale, è tale decisione di vietare l’ingresso può essere attivata nel caso in cui ci sia stata una violazione alle norme del testo unico sull’immigrazione per favorire l’immigrazione clandestina. Affinché si possa ratificare il blocco il provvedimento deve essere controfirmato dai ministri della Difesa e dei Trasporti. L’articolo 2 del dl prevede invece una sanzione, che può variare da 150 mila a un milione di euro, per il comandante della nave che viola il divieto di ingresso, transito o sosta. Il comandante è inoltre soggetto ad arresto in flagranza di reato se accusato di “delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra”.
ORDINE PUBBLICO
Il dl agli artt. dal 6 al 18 introduce “una nuova fattispecie delittuosa” punendo coloro che in tali manifestazioni utilizzano “razzi, fuochi artificiali, petardi o oggetti simili”, nonchè “mazze, bastoni o altri oggetti contundenti”. È inoltre vietato l’utilizzo, durante le manifestazioni, di “caschi o qualsiasi altro dispositivo che renda irriconoscibile una persona”.
Il decreto prevede anche un inasprimento delle pene per una serie di reati generalmente ascrivibili alla sfera delle minacce e violenze contro pubblici ufficiali, membri di un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Si prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per chi, durante le manifestazioni, lanci o utilizzi illegittimamente razzi, oggetti contundenti o gas. Sono state inoltre inserite circostanze aggravanti per reati commessi nel corso delle manifestazioni quali violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità. Aggravanti sono state introdotte anche in relazione alle condotte di devastazione e saccheggio e di danneggiamento.
Con l’entrata in vigore del dl è stato inoltre aumentata la durata del Daspo per i recidivi dal minimo di sei al massimo di dieci anni, e per chi viola il divieto, il periodo massimo di durata della misura aumentato da otto a dieci anni.