Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto legge in merito alla riforma del Codice della strada, modificando e aggravando molte delle infrazioni già previste, con aggiunta di altre e nuove sanzioni per autoveicoli, motocicli, biciclette e monopattini. Naturalmente ora il Decreto dovrà passare il vaglio Parlamentare.
- GUIDA CON CELLULARE: Per coloro che vengono sorpresi a guidare ed utilizzare contemporaneamente il cellulare è prevista una multa dai 165 – 660 euro a 422-1.697 euro, con sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2mesi e decurtazione di 8 punti patente fin dalla prima violazione. In caso di recidiva nel biennio, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, già prevista dal codice vigente, si prevede il pagamento di una somma da 644 a 2.588 euro, oltre ad una decurtazione dei punti dalla patente di 8 nell’ipotesi di prima violazione e 10 punti alla seconda violazione.
- AUTOVELOX: Cambieranno gli apparecchi e il loro posizionamento su strada. Si propone un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1.084 euro e la sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni, nei casi in cui la stessa persona commetta la violazione dei limiti di velocità all’interno del centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno.
- Aumento delle sanzioni pecuniarie in caso di sosta nei parcheggi dedicati ai disabili e per chi parcheggia nelle corsie riservate agli autobus e mezzi tpl.
- Per i monopattini è previsto l’obbligo di casco, targa e assicurazione.
- Nuove garanzie per i ciclisti, con la il sorpasso in sicurezza prevedendo – ove possibile, almeno 1,5 metri di distanza nell’effettuare la manovra.
- I neopatentati non potranno guidare veicoli con potenza specifica da uno a tre anni, per i titolari di patente B.
GUIDA SOTTO EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O ALCOLICHE
Cambia la normativa e di molto, con previsione della revoca della patente fino a tre anni per chi guida dopo aver assunto droga o alcol.
Inoltre si paventa la possibilità concreta dell’apposizione sulla patente del conducente eventualmente condannato per i reati di guida in stato d’ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, di un codice detto unionale 68.
Tale codice verrà applicato sulla patente con probabile imposizione al condannato di sottoporre la patente a revisione con visita medica, e rimarrà applicato per un periodo di almeno due anni se la condanna è derivata da tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, e di almeno tre anni se la condanna è derivata da tasso alcolemico
superiore a 1,5 g/l.
In caso di applicazione di tale codice unionale 68 , il condannato potrà guidare veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su tali veicoli è stato installato uno specifico dispositivo (alcolock), che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.