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Omicidio Stradale e Lesioni Stradali

Omicidio Stradale e Lesioni Stradali

OMICIDIO STRADALE

L’omicidio colposo, disciplinata dall’art. 589 c.p. (il quale prevede, per le ipotesi ordinarie, la reclusione da sei mesi a cinque anni), è stata oggetto di un intervento modificativo che, in caso di ipotesi aggravata dalla «violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro», ha comportato l’aumento del limite massimo edittale a 7 anni, con aggravio delle pene per la commissione di tale nuova ipotesi di reato.
Nel 2016 il legislatore ha modificato il codice penale inserendo una ipotesi autonoma di reato, quella di omicidio stradale (articolo 589-bis c.p.) attraverso il quale è punito, chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, con la reclusione da due a sette anni.

omicidio commesso dopo aver bevuto bevande alcoliche

Inoltre il secondo comma prevede che chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

E’ invece punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.

Diminuzione di pena

La pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione (o omissione) del colpevole.

Aumenti di pena

La pena è invece aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.
E’ poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni).
E’ stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.

LESIONI STRADALI

E’ stato poi introdotto l’art. 590bis cpp, con il quale è stato disciplinato il reato di lesioni colpose stradali.

La nuova fattispecie criminosa prevede che chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

lesioni stradali dopo aver bevuto bevande alcoliche o aver assunto stupefacenti

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

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