La riforma c.d Cartabia ha introdotto il nuovo art. 20bis c.p., modificando l’istituto delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, già introdotte nel nostro codice di rito con la L. 689 del 1981.
Come noto, tali tipologie di sanzioni si inquadra tra gli istituti espressivi della lotta alla pena breve, e permettono di includere espressamente le pene sostitutive nel sistema delle pene, disancorandole dalla pena sospesa.
La riforma Cartabia ha superato la sovrapposizione tra pena detentiva sospendibile e pena detentiva sostituibile.
La nozione di pena detentiva breve è completamente cambiata poiché il limite massimo innalza da due a quattro anni il tetto di pena delle pene sostituibili.
La pena breve inoltre non consente più l’applicazione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p..
SCOMPARSA DELLA SEMIDETENZIONE E della LIBERTA’ CONTROLLATA
Introduzione e modifica di:
SEMILIBERTA’ SOSTITUTIVA:
comporta l’obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato;
DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA:
La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l’obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case-famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro, o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute.
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ SOSTITUTIVO:
Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L’attività viene svolta di regola nell’;ambito della Regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sci ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore.
PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA:
Per determinare l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l’articolo 133-ter c.p.