Risarcimento Danni Errore Medico
Consulenza Gratuita Online per Risarcimento danni errore medico
Ogni giorno le cronache ci portano esempi di errori medici e casi di malasanità. Lo Studio Moscato gestirà e valuterà con il proprio team di specialisti, ogni profilo di colpa sanitaria offrendo anche una valutazione medico-legale preventiva della fattibilità.
Ormai sempre più spesso ci troviamo a dover far fronte a conseguenze derivate da un danno provocato da un errore del dottore o della struttura stessa per mancanze o poca attenzione al paziente.
Molte sono le sentenze della Suprema Corte di Cassazione sul punto, e molti sono i processi in corso, sia civili che penali.
Spesso però, il paziente non conosce il danno subito, ne conosce i possibili scenari relativi ad eventuali risarcimenti, dovuti e che il paziente deve avere per i danni subiti in rapporto alla responsabilitá del dottore e/o della struttura. Danni che in molti casi pregiudicano il normale andamento della propria vita.
Facciamo un semplice esempio: vi recate ad un qualsiasi ospedale per la rottura di un polso, o un gomito o una caviglia, semplice frattura che andrebbe ingessata. L’ingessatura viene fatta in modo errato e il vostro arto non tornerà piu come prima. Tutto ciò comporterà danni permanenti risarcibili.
Sicuramente i reati maggiormente contestati agli operatori sanitari sono quelli colposi di lesioni o
nei casi più gravi di omicidio. Sembra, quindi, opportuno chiarire alcuni concetti giuridici al fine di
poter comprendere al meglio tali vicende.
Si verifica un reato colposo quando un determinato evento, si realizza a causa di negligenza,
imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
In pratica manca la volontà, al contrario del dolo, di causare la lesione o la morte di una persona.
Nell’ambito della attività medico – chirurgica il reato di lesioni colpose è perseguibile
esclusivamente a querela. Mentre l’omicidio colposo è procedibile di ufficio.RESPONSABILITA CIVILE DEL MEDICO:
è individuata in due forme di responsabilità: quella contrattuale e quella extracontrattuale.
RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA
(pubblica o privata) deriva dal rapporto fra paziente e struttura che trova fondamento in un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria, per il cui inadempimento si applicano le regole fissate dall’art. 1218 c.c. (si vedano Cass. s.u. n. 9556/2002; Cass. n. 571/2005, Cass. sez. III, n. 1698/2006; Cass. sez. III, n. 8826/2007).
La riforma Gelli
La legge 24 dell’8 marzo 2917 ha introdotto significative modifiche in tema di responsabilità medica sia perchè ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia laddove dimostrino di essersi attenuti alle linee guida validate e pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità, sia perchè in sede civile i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria saranno responsabili per colpa ai sensi dell’art. 2043 del codice civile mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale.