Circonvallazione Clodia 19 - 00195 Roma (RM)

Risarcimento Danni Errore Medico

Risarcimento Danni Errore Medico

Consulenza Gratuita Online per Risarcimento danni errore medico

Ogni giorno le cronache ci portano esempi di errori medici e casi di malasanità. Lo Studio Moscato gestirà e valuterà con il proprio team di specialisti, ogni profilo di colpa sanitaria offrendo anche una valutazione medico-legale preventiva della fattibilità.

Ormai sempre più spesso ci troviamo a dover far fronte a conseguenze derivate da un danno provocato da un errore del dottore o della struttura stessa per mancanze o poca attenzione al paziente.

Molte sono le sentenze della Suprema Corte di Cassazione sul punto, e molti sono i processi in corso, sia civili che penali.

Spesso però, il paziente non conosce il danno subito, ne conosce i possibili scenari relativi ad eventuali risarcimenti, dovuti e che il paziente deve avere per i danni subiti in rapporto alla responsabilitá del dottore e/o della struttura. Danni che in molti casi pregiudicano il normale andamento della propria vita.

Facciamo un semplice esempio: vi recate ad un qualsiasi ospedale per la rottura di un polso, o un gomito o una caviglia, semplice frattura che andrebbe ingessata. L’ingessatura viene fatta in modo errato e il vostro arto non tornerà piu come prima. Tutto ciò comporterà danni permanenti risarcibili.

Ad ogni comportamento di un soggetto che provoca un danno ad un altro, consegue il risarcimento dei danni. Naturalmente, si deve trattare di responsabilità dovuta ad un comportamento illecito (penale o civile), nel senso che si è in presenza di una colpa (e naturalmente dolo) dovuta a negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero ad inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.RESPONSABILITA PENALE DEL MEDICO:
Sicuramente i reati maggiormente contestati agli operatori sanitari sono quelli colposi di lesioni o
nei casi più gravi di omicidio. Sembra, quindi, opportuno chiarire alcuni concetti giuridici al fine di
poter comprendere al meglio tali vicende.
Si verifica un reato colposo quando un determinato evento, si realizza a causa di negligenza,
imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
In pratica manca la volontà, al contrario del dolo, di causare la lesione o la morte di una persona.
Nell’ambito della attività medico – chirurgica il reato di lesioni colpose è perseguibile
esclusivamente a querela. Mentre l’omicidio colposo è procedibile di ufficio.RESPONSABILITA CIVILE DEL MEDICO:
è individuata in due forme di responsabilità: quella contrattuale e quella extracontrattuale.

Vi è la colpa del medico allorchè, in relazione alla sua attività, venga lesa l’integrità psico-fisica di una persona o ne venga cagionata la morte.
La giurisprudenza ha svolto un continuo lavoro di mutamento e ricerca proprio nell’ambito della responsabilità del medico (e degli enti ospedalieri, privati o pubblici) e in quello della individuazione della responsabilità: se debba rinvenirsi in ambito contrattuale o extracontrattuale.
La giurisprudenza, ormai conformemente, tende a limitare il ruolo della responsabilità extracontrattuale allargando quello della responsabilità contrattuale.
Tale mutamento fà sì che il danneggiato, in virtù del principio della responsabilità contrattuale, non debba provare che il medico abbia abbia agito con dolo o colpa, deve solo prova l’esistenza del rapporto contrattuale, l’esistenza del danno subito e il nesso causale tra intervento e danni.
Saranno il medico e la struttura sanitaria convenuti, che dovranno provare di aver agito con diligenza e senza colpa ed evitare così il conseguente risarcimento dei danni (mancanza di errore).
C’è da precisare che la responsabilità contrattuale include anche la violazione di obblighi correlati alla prestazione principale (intervento medico, chirurgico ecc.) come quello di informazione (consenso informato), di sorveglianza sul decorso della malattia, di attenta vigilanza nella fase postoperatoria.

RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA
(pubblica o privata) deriva dal rapporto fra paziente e struttura che trova fondamento in un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria, per il cui inadempimento si applicano le regole fissate dall’art. 1218 c.c. (si vedano Cass. s.u. n. 9556/2002; Cass. n. 571/2005, Cass. sez. III, n. 1698/2006; Cass. sez. III, n. 8826/2007).

La riforma Gelli

La legge 24 dell’8 marzo 2917 ha introdotto significative modifiche in tema di responsabilità medica sia perchè ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia laddove dimostrino di essersi attenuti alle linee guida validate e pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità, sia perchè in sede civile i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria saranno responsabili per colpa ai sensi dell’art. 2043 del codice civile mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale.