E’ stata pubblicata la L. n. 3 del 9 gennaio 2019, la cosiddetta Legge anticorruzione (Spazzacorrotti), con la quale il Governo ha voluto contrastare la corruzione della Pubblica Amministrazione, in più è prevista la riforma della prescrizione, e la trasparenza di partiti e movimenti politici, nonché i relativi finanziamenti.
La nuova legge ha apportato notevoli modifiche tanto al codice penale e dal codice civile, quanto a quello di procedura penale.
Il contrasto dei reati contro la Pa è è stato previsto e articolato in varie misure tendenti a inasprire le pene principali e accessorie per i reati di corruzione, dare più efficacia alle indagini preliminari e limitare l’accesso dei condannati ai benefici carcerari.
SONO ANZITUTTO AUMENTATE LE PENE ACCESSORIE IN CASO DI CONDANNA PER REATI CONTRO LA PA:
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l’interdizione dai pubblici uffici divengono perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione.
la riabilitazione non produce effetti sulle pene accessorie perpetue: decorsi almeno 7 anni dalla riabilitazione, è prevista l’estinzione della pena accessoria perpetua quando il condannato abbia dato “prove effettive e costanti di buona condotta”.
l’incapacità di contrattare con la Pa è introdotta anche come misura interdittiva, che si applica all’imputato prima della condanna.
AUMENTO DELLE PENE PER CORRUZIONE, APPROPRIAZIONE INDEBITA:
Aumentano le pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p. (la fascia edittale passa da 1-6 anni a 3-8 anni) e di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. (dalla reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1032 si passa alla reclusione da 2 a 5 anni e alla multa da 1.000 a 3.000 euro).
ABROGAZIONE MILLANTATO CREDITO:
Il millantato credito (art. 346 c.p.) è abrogato come fattispecie autonoma di reato, e la relativa condotta è ora inserita all’interno del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis).
E’ prevista una causa di non punibilità per chi collabora con la giustizia, purché vi sia confessione spontanea da parte dell’interessato prima di aver notizia delle indagini a proprio carico e comunque entro 4 mesi dalla commissione del reato.
I reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) diventano perseguibili d’ufficio.
Aumenta la durata delle sanzioni interdittive a carico di società ed enti responsabili ex d.lgs. 231/2001 per reati contro la Pa.
Con una modifica degli artt. 9 e 10 del codice penale, si prevede la possibilità di perseguire i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati contro la Pa all’estero, senza necessità di richiesta del Ministro della Giustizia e in assenza di denuncia di parte.
Sono introdotte misure per potenziare il contrasto alla corruzione anche sul fronte delle indagini penali:
si estende la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la Pa.
I condannati per alcuni reati contro la Pa non potranno accedere ai benefici carcerari e alle misure alternative alla detenzione.
INCOSTITUZIONALITÀ LEGGE SPAZZACORROTTI:
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 32/2020 ha risolto una questione piuttosto spinosa legata all’applicazione della Spazzacorrotti. E’ stato posto all’attenzione il fatto che la legge n. 3/2019 non contenga una norma transitoria che impedisca di applicare la nuova disciplina a coloro che hanno commesso il reato prima della sua entrata in vigore, la cosiddetta retroattività, che in caso di sanzioni più dure e che siano peggiori rispetto a quelle previste al momento della commissione del reato sarebbero inapplicabile e quindi costituzionalmente illegittime.