“Sezioni Unite Penali sentenza n. 15069 del 11 aprile 2024, sentenza omissione traduzione ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato di lingua straniera”
Le Sezioni Unite hanno rimesso alla Corte la seguente questione di diritto: se la mancata traduzione, entro un congruo termine, dell’ordinanza che decreta una misura cautelare personale per un imputato o indagato che non parla italiano comporti la nullità del provvedimento, la perdita di efficacia della misura cautelare o semplicemente il differimento del termine per proporre impugnazione.
Con la sentenza indicata, le Sezioni Unite penali hanno chiarito che l’ordinanza di custodia cautelare personale emessa per un imputato o indagato straniero è nulla se non tradotta entro un termine congruo, conformemente agli articoli 143 e 292 del codice di procedura penale. Se non è già emerso che l’imputato o l’indagato non conosce la lingua italiana, l’ordinanza non tradotta è valida fino a quando non si accerti la sua mancanza di conoscenza della lingua, momento in cui diventa obbligatoria la traduzione entro un congruo termine. La mancata traduzione rende nulla l’intera sequenza di atti processuali fino a quel momento, inclusa l’ordinanza di custodia cautelare.
Traduzione degli atti processuali per indagato straniero
Oltre alla sentenza su indicata, e relativa ad un caso specifico concernente la mancata traduzione dell’ordinanza di applicazione di una misura cautelare ad un imputato straniero, altra questione è quella della mancata traduzione di atti processuali in favore di un indagato straniero.
Sul punto, la Sentenza n. 37010/19 della Suprema Corte di Cassazione, ha stabilito che Il diritto all’assistenza di un interprete non è garantito solamente in virtù dello status di straniero o apolide ma è necessario che l’imputato dimostri di non conoscere la lingua italiana.
Spetta al giudice di merito verificare se l’imputato sia in grado di comprendere l’italiano, poiché questo costituisce una questione di fatto soggetta alla sua discrezionalità. La traduzione degli atti processuali nella lingua parlata dall’imputato è obbligatoria solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana.
La sentenza della Cassazione specifica poi, in merito all’omessa traduzione dell’avviso conclusione indagini, che la scelta successiva del rito alternativo del giudizio abbreviato, di fatto sanerebbe anche la nullità formatasi ab origine, poiché con tale scelta l’imputato avrebbe espresso disinteresse ad eccepire l’eventuale nullità formatasi.