Durante la Camera di Consiglio del 30 maggio 2019, le Sezioni unite hanno affrontato questioni di diritto sotto evidenziate:
In primis gli Ermellini hanno dovuto valutare se il principio di immutabilità di cui all’art. 525 c.p.p. richieda la corrispondenza, rispetto al giudice che abbia proceduto alla deliberazione finale, del solo giudice dinanzi al quale la prova sia stata assunta ovvero anche del giudice che abbia disposto l’ammissione della prova stessa durante l’istruttoria dibattimentale.
Inoltre hanno dovuto valutare la questione relativa al consenso delle parti alla lettura degli atti assunti da un collegio diversamente composto, mutato nella sua composizione, e se fosse sufficiente la mancata opposizione delle parti ovvero se fosse essenziale verificare la presenza di ulteriori circostanze che la potessero rendere univoca.
Ai quesiti proposti le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno emesso la sentenza n. 41736/2019, depositata il 10 ottobre 2019, affermando i principi di diritto di seguito esplicitati:
- «il principio di immutabilità, previsto dall’art. 525 c. 2 prima parte c.p.p., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati se non espressamente modificati o revocati»;
- «l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 c.p.p., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione della stessa»;
- «il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 c. 2 c.p.p. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile».